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Randagismo e benessere dei cani

Emanata ordinanza sindacale con sanzioni per i trasgressori

 
Randagismo e benessere dei cani
 

E' stata emanata il 14 novembre e pubblicata il 20 l'ordinanza sindacale n. 54 che, rispondendo alle richieste di decine di cittadini casalboresi, intende regolamentare il possesso di cani, tutelando gli stessi animali e, allo stesso tempo, sanzionando i proprietari indisciplinati, favorendo in questa maniera il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale focalizzando l'attenzione anche alle problematiche connesse al randagismo canino, con riferimento alle implicazioni di carattere sociale (cani mordaci ed aggressivi) ed igienico-sanitarie. A tal'uopo con la nuova ordinanza si ORDINA ai detentori di cani ed alle persone momentaneamente indicate della loro custodia di :

1)  di provvedere, al fine di completare la identificazione di tutti i cani presenti nel territorio di questo Comune, alla registrazione, per il tramite dei veterinari pubblici competenti o per il tramite di veterinari liberi professionisti abilitati (questi ultimi provvederanno a redigere la scheda identificativa del cane da inviare ai Servizi Veterinari dell’ASL AV per l’inserimento nell’anagrafe canina regionale) mediante l’apposizione di microchip nel secondo mese di vita. Per i cani di età superiore ai due mesi l’obbligo della identificazione e della registrazione deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data della presente ordinanza. Per questo scopo, nei termini assegnati, la microcippatura sarà gratuita, secondo le modalità stabilite con successivo atto da emanare che disciplinerà termini, modi e forme, nel rispetto della legge;

2) di custodire nelle abitazioni private animali da compagnia nella misura massima di 3 cani, a condizione che la loro gestione non provochi carenze igieniche tali da pregiudicare la salute pubblica ed il benessere degli animali stessi. Nessun animale può essere tenuto permanentemente su balconi o terrazze; nel caso di ricovero in pertinenze esterne dell’abitazione deve essere previsto per loro un idoneo riparo dalle intemperie, adeguato alle dimensioni dell’animale. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade, luoghi pubblici o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione;

3) di vietare l’accesso ai cani, anche se custoditi, in tutti i parchi gioco, nei giardini attrezzati e in  altri luoghi similari con alta frequenza di bambini, rendendo palese il divieto mediante la posa in luogo di idonea segnaletica;

4) l’assoluto divieto, ai proprietari o detentori di cani, dell’abbandono o dell’omessa custodia;

5) di condurre nelle pubbliche strade ed in ogni altro luogo aperto al pubblico al guinzaglio e con idonea museruola i cani di grossa taglia e/o di indole aggressiva, mentre i cani di piccola taglia solo al guinzaglio. Nei luoghi aperti, ove non siano presenti altre persone, e nelle eventuali aree appositamente attrezzate, i cani potranno essere condotti senza guinzaglio e museruola, sotto la esclusiva responsabilità del proprietario o del detentore. Resta prescritta tale possibilità ai cani di indole aggressiva;

6) di rimuovere a mezzo paletta e sacchetto (vige l’obbligo di portarli a seguito) le deiezioni prodotte dal cane, le quali devono essere depositate in adeguati contenitori e smaltite, secondo la normativa vigente, a cura del proprietario;

7) di non imbrattare il suolo pubblico con alimenti destinati alla nutrizione del proprio cane nonché dei cani e gatti randagi.

Dei divieti ed obblighi di cui ai punti precedenti sono esentati i non vedenti accompagnati dal proprio cane.

La violazione di cui al punto 1 della presente ordinanza  comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00; le violazioni di cui ai punti 6 e 7 della presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 11/04/2019; le violazioni di cui ai punti  2, 3, 4, e 5 della presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 ad € 516,46 ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana e Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Casalbore.

 

 

In Allegato i dettagli dell'ordinanza